Legislazione Ordinanza Del Tribunale Di Roma Che Blocca Le Recensioni Su Youtube?

Fox70

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Lo so che è di un'associazione, ho letto. Il mio discorso è ben più ampio. Lo scenario di cui stiamo parlando non è dovuto solo a questa sentenza, che già di per sé è una mazzata per tutto il settore, ma a un discorso legato sempre e comunque ad introiti che stiamo togliendo a qualcuno. Basta pensare quello che si sono inventati l'anno scorso, poi i casini negli USA...
 
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Utente 29335

@Fox70

A me invece la questione sembra chiarissima.
E' vietato perl egge fare pubblicità a fini commerciali sia alla sigarette, al tabacco ed anche ai liquidi ed alle sigarette elettroniche e poichè viviamo nella società dell'informazione, tali forme pubblicitarie sono vietate oltre che su carta stampata ( compre le affissioni ) anche con qualisisi altro mezzo di informazione, nessuno escluso.
Mi sembra che l'ordinanza dice questo.
Poi il discorso più in generale è altro, lo so.
Però insomma in questo caso le lobbyes nulla hanno a che vedere, semmai il contrario.
 

Fox70

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Ok Giuseppe. :banghead:
 

Tabac

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Il problema è capire cosa si può o non si può scrivere qui sul forum e cosa eventualmente andrà cancellato. Un bel rebus


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Utente 29335

per quel poco che ci capisco di civile e procedura civile, quell'ordinanza emessa quale provvedimento cautelare in via d'urgenza, fa stato fra le parti e non ha validità urbis et orbis.
ovvero il convenuto ( che non sii sa chi sia ) deve fare quello che dice il giudice su tutto il terriotorio nazionale, ma ha validità solo per lui.
Detto questo, la questione è stata affrontata in via cautelare e non nel merito.
Quindi non è un provvedimento definitivo.
Quello che vieta è il fine commerciale delle comunicazioni e non la semplice comunicazione fra appassioanti.

Infatti lo stesso Giudice scrive:

""" omissis
Difatti, la Direttiva n. 2014/40/UE e il Decreto n. 6/2016 vietano la promozione, diretta o indiretta, delle sigarette elettroniche, ma non impediscono ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, indipendentemente da una richiesta del consumatore. Tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l'uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e non con finalità promozionale. A tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine dei siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti. Oltre alle pagine contenenti le informazioni, le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei vari tipi di sigaretta elettronica e di liquidi di ricarica, può ritenersi consentita la presenza di una immagine del prodotto sulla homepage del sito (omissis), al fine di ragguagliare immediatamente il consumatore del fatto che ha effettuato l’accesso sul sito ufficiale dell’azienda che produce e/o commercializza quel determinato tipo di sigaretta elettronica. Pertanto, a tutte le altre immagini che riproducono sigarette elettroniche, da sole o con persone e/o cose, che non possono attribuirsi le caratteristiche descrittive/informative appena indicate e vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti, vietate, in quanto tali, dall’art. 21, co. 10, lett. a) .....omissis

"""""

Mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro.
Non è vietato parlarne per descricverle etc etc, è vietato parlarne per fare pubblicità.
L'ordinanza va letta attentamente e studiata da addetti ai lavori.
Ma io sterei tranquillo per quel che attiene al forum.
Basta non fare pubblicità, nè gratuita, nè a pagamento.
Se io ad esempio dico: mi piace di più quell'atom perchè con i tabacchi chiari rende bene l'aroma invece quell'altro no, non sto facendo pubblicità ma ne sto descrivendo le caratteristiche tecniche, ma è solo un esempio.


 
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Utente 29335

Per chi fosse interessato stasera alle 22,30 sul canale you tube di Sebastian Scuderi ( Che bella la sigaretta elettronica ), o sulla pagina FB del canale ( non ho capito bene su quale dei due ) sarà ospite in diretta un avvocato specializzato in materia che parlerà delle problematiche sollevate dall'Ordinanza del Tribunale di Roma.
 

Marko

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Molto interessante TheFlyingDutchman, grazie per l'info.

Vi passo anche il link per chi altro fosse interessato:
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Utente 29335

Da quello che ho capito:
non esiste nessuna nuova legge o provvedimento legislativo ( e questo si era capito)
l'ordinanza del Giudice di Roma non ha fatto altro che applicare la legge mediante la quale l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva UE meglio nota come TDP
quindi: è vietata qualsiasi comunicazione commerciale ( ed in questo caso qualsiasi va inteso con la più ampia accezione del termine ) di hardware e liquidi ( soggetti a TDP) fatta dall'azienda produttrice in qualsiasi forma, anche su propri canali social. ( tutti nessuno escluso); non è vietata l'attività descrittiva pura e semplice e le istruzioni per l'uso. ( ed in questo caso che differenza ci sia tra comunicazione commerciale e attività descrittiva pura e semplice non si può stabilire a priori ( ovvero è stabilito dall'art. 2 del dlgs70/2003) ma va valutato caso per caso da parte di chi la legge la deve applicare cioè il Giudice, come è successo in questo caso )
è vietata qualsiasi forma di condivisione nei propri canali social fatti dall'azienda di contenuti fatti da terzi ( il consumatore che dice: questo prodotto mi piace tantissimo ed è il più efficace e bello al mondo);
è vietata qualsiasi attività promozionale fatta da terzi estranei all'azienda dietro compenso ( e qua a parer mio occorrerebbe capire cosa si intende per compenso: secondo me se l'azienda X ti manda un prodotto da recensire GRATIS e tu lo recensisci sul tuo canale You tube, equivale a compenso, perchè per compenso non deve intendersi l'elargizione di una somma di denaro, ma qualsiasi vantaggio economico, e qua ci potrebbero essere dei risvolti fiscali interessanti ma lsciamo perdere )
Non è vietato se io privato cittadino dico: l'atomizzatore X è il migliore al mondo anche se tale comunicazione la pubblico sulla mia pagina FB;
Ovvio che se io che ho una pagine FB con 5000 iscritti o un canale you tube con moltisimi iscritti dico che un atom fa schifo, il discorso cambia, anche se lo faccio gratis. ( perchè ci campo con le recensioni )
Ma questa eventualmente potrà essere una questione che potrà decidere solo un giudice.

Cosa sono le comunicazioni commerciali da un punto di vista giuridico?

Qua il Giudice fa riferimento, per definire cosa siano le comunicazioni commerciali, al decreto legislativo 70/2003 unica fonte di diritto in Italia che definisce cosa siano.

Infatti l'art. 2 di tale legge recita:
f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se’ comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;

La cosa che interessa secondo me è il punto 2 quando dice non sono " di per se " le comunicazioni commerciali " elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo." ( di per se significa che non è detto che comunque non lo siano, di per se non lo sono, ma possono esserlo)


Quindi un privato può fare recensioni ma l'importante che non ci sia compenso da parte del sogegtto recensito. ( e che questa attività non sia fonte di reddito preminente )
Ecco sencondo la mia personalissima interpretazione ricevere prodotti GRATIS da recensire equivale a compenso, quindi vietata perchè rientra fra le comunicazioni commerciali.

Detto questo, secondo la mia personalissima interpretazione qualche you tuber deve iniziare a preoccuparsi, ma ovviamente il tutto deve essere rimesso da una valutazione giurisdizionale.
Quello che voglio dire è che: non è che domani mattina certi canali You tube debbono essere chiusi, ma occorre che lo dica un giudice perchè tale attività può essere ricompresa fra le attività di comunicazione commerciale ( ex art. 2 dlgs70/2003 ) vietate in base alla legge del 2016 che ha recepito la direttiva UE detta TDP.
I forum secondo me hanno poco di cui preoccuparsi.
Ovvio E' VIETATA qualsiasi comunicazione commerciale diretta o indiretta, gratis o a pagamento.

Se avete dei dubbi rivolgetevi ad un avvocato specializzato, io più di questo non posso fare e dire.
 

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