per quel poco che ci capisco di civile e procedura civile, quell'ordinanza emessa quale provvedimento cautelare in via d'urgenza, fa stato fra le parti e non ha validità urbis et orbis.
ovvero il convenuto ( che non sii sa chi sia ) deve fare quello che dice il giudice su tutto il terriotorio nazionale, ma ha validità solo per lui.
Detto questo, la questione è stata affrontata in via cautelare e non nel merito.
Quindi non è un provvedimento definitivo.
Quello che vieta è il fine commerciale delle comunicazioni e non la semplice comunicazione fra appassioanti.
Infatti lo stesso Giudice scrive:
""" omissis
Difatti, la Direttiva n. 2014/40/UE e il Decreto n. 6/2016 vietano la promozione, diretta o indiretta, delle sigarette elettroniche, ma non impediscono ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, indipendentemente da una richiesta del consumatore. Tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l'uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e non con finalità promozionale. A tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine dei siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti. Oltre alle pagine contenenti le informazioni, le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei vari tipi di sigaretta elettronica e di liquidi di ricarica, può ritenersi consentita la presenza di una immagine del prodotto sulla homepage del sito (omissis), al fine di ragguagliare immediatamente il consumatore del fatto che ha effettuato l’accesso sul sito ufficiale dell’azienda che produce e/o commercializza quel determinato tipo di sigaretta elettronica. Pertanto, a tutte le altre immagini che riproducono sigarette elettroniche, da sole o con persone e/o cose, che non possono attribuirsi le caratteristiche descrittive/informative appena indicate e vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti, vietate, in quanto tali, dall’art. 21, co. 10, lett. a) .....omissis
"""""
Mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro.
Non è vietato parlarne per descricverle etc etc, è vietato parlarne per fare pubblicità.
L'ordinanza va letta attentamente e studiata da addetti ai lavori.
Ma io sterei tranquillo per quel che attiene al forum.
Basta non fare pubblicità, nè gratuita, nè a pagamento.
Se io ad esempio dico: mi piace di più quell'atom perchè con i tabacchi chiari rende bene l'aroma invece quell'altro no, non sto facendo pubblicità ma ne sto descrivendo le caratteristiche tecniche, ma è solo un esempio.